visual Modulistica / Registri - esseBì Italia
  • Il registro è composto da 10 pagine per la registrazione degli allievi. (Conforme al decreto DTN -DG Mot. 199 dell 22/4/2026)  
  • Il registro deve essere compilato dagli Studi di Consulenza Automobilistica. E’ composto da 42 pagine e consente l’annotazione di 1218 movimenti. Deve essere vidimato presso la Motorizzazione.
  • In deroga a quanto comunicato precedentemente, come da circolare ministeriale del 13.02.2017, il registro è ora unico. Funge sia da registro di  iscrizione che da registro di frequenza (contiene tutte le quattro sezioni previste dalla circolare). Ha 40 pagine ed è valido per 6 corsi (ciascuno da max 40 allievi). Non vanno vidimati.
  • Blocchi da 6 certificati in doppia copia (carta chimica autocopiativa). Contiene un singolo allievo. Vi ricordiamo che, come da circolare ministeriale prot. 6158/8.3 del 10 marzo 2016  è tuttora vigente l'obbligo di certificare le lezioni di guida, come da testo della circolare stessa: "si comunica che il suddetto decreto è vigente e prevede l'obbligo di attestare, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le lezioni di guida utilizzando i modelli previsti dal D.M. 20 aprile 2012, firmati dall'istruttore di guida e dall'allievo, e che devono essere conservati presso la sede dell'autoscuola per almeno cinque anni."
  • Il registro deve essere compilato dalle autoscuole, presso le quali si svolgono corsi di "recupero punti" della CQC per registrare gli iscritti. E' composto da 18 pagine per complessivi 18 corsi: ogni pagina consente le annotazioni relative a 25 allievi. Deve essere vidimato presso la Motorizzazione.
  • Il registro – versione nazionale – permette di annotare la frequenza degli allievi al corso di formazione continua per  Insegnanti e Istruttori di Autoscuola, così come previsto dalla vigente normativa. Si tratta di un registro di 8 pagine,  che consente l’annotazione di 35 allievi per pagina. La presenza di una aletta ripiegabile consente di annotare una sola volta i nominativi degli iscritti al corso. Pur esistendo una norma nazionale, molte Regioni hanno deciso di non richiedere specificamente tali registri e, alcune, ne prevedono altri di loro ideazione (ad esempio, Regione Lombardia).
  • Il registro deve essere compilato dalle autoscuole, presso le quali si svolgono corsi di formazione continua per il rinnovo della CQC per annotare la frequenza degli iscritti alla parte teorica del corso. Valido per un singolo corso, per l’annotazione della frequenza sia alla specialistica merci che alla specialistica persone, consente le annotazioni relative a 26 lezioni: la presenza di una aletta ripiegabile consente di annotare una sola volta i nominativi degli iscritti al corso. Il registro deve essere vidimato presso la Motorizzazione.  
  • Il registro deve essere compilato dalle autoscuole, presso le quali si svolgono corsi di "recupero punti" delle patenti o del CAP tipo KA o KB per annotare la frequenza degli iscritti. La legge non fissa un numero minimo o massimo di pagine, né che il registro debba essere monocorso. Per venire incontro alle esigenze di alcune autoscuole e alle curiose richieste di alcuni uffici provinciali della Motorizzazione, il registro è disponibile:
    • in VERSIONE MONOCORSO (con aletta ripiegabile per annotare una sola volta i nominativi degli iscritti al corso) per le annotazioni relative ad un numero massimo di 32 lezioni
    • in versione pluricorso (pagg. 146) per le annotazioni relative ad un numero massimo di 146 lezioni
    Il registro deve essere vidimato presso la Motorizzazione.
  • Il registro permette di annotare l’iscrizione degli allievi al corso di formazione continua per  il rinnovo della CQC, così come previsto dalla vigente normativa. Si tratta di un registro di 82 pagine, utile quindi per 82 corsi,  che consente l’annotazione di 30 allievi per pagina. Deve essere vidimato dalla Motorizzazione.
  • Il registro permette di annotare l’iscrizione degli allievi al corso di formazione iniziale per  il conseguimento della CQC, così come previsto dalla vigente normativa. Si tratta di un registro di 82 pagine, utile quindi per 82 corsi,  che consente l’annotazione di 25 allievi per pagina (pari al numero massimo di iscritti al corso previsto dalla legge).
  • Il registro deve essere compilato dalle autoscuole, presso le quali si svolgono corsi di formazione iniziale per il conseguimento della CQC per annotare la frequenza degli iscritti alla parte teorica del corso. Valido per l'annotazione della frequenza sia alla specialistica merci che alla specialistica persone, è costituito da 80 pagine e consente le annotazioni relative a 160 lezioni: la presenza di una aletta ripiegabile consente di annotare una sola volta i nominativi degli iscritti al corso. Il registro deve essere vidimato presso la Motorizzazione.
  • Blocchi da 10 certificati, in originale e copia, numerati e realizzati con carta chimica autocopiativa. Il libretto è nominativo (1 allievo) e rispetta tutti i dettami ministeriali.
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