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In deroga a quanto comunicato precedentemente, come da circolare ministeriale del 13.02.2017, il registro è ora unico. Funge sia da registro di iscrizione che da registro di frequenza (contiene tutte le quattro sezioni previste dalla circolare). Ha 40 pagine ed è valido per 6 corsi (ciascuno da max 40 allievi). Non vanno vidimati. -
Il registro deve essere compilato dagli studi di consulenza automobilistica nonché dalle autoscuole, per annotare gli estremi delle pratiche svolte . E' composto da 193 pagine per complessive 2316 registrazioni. Deve essere vidimato presso la Camera di Commercio, apponendo le marche da bollo previste. -
Il registro deve essere compilato dalle autoscuole, presso le quali si svolgono corsi di "recupero punti" della CQC per registrare gli iscritti. E' composto da 18 pagine per complessivi 18 corsi: ogni pagina consente le annotazioni relative a 25 allievi. Deve essere vidimato presso la Motorizzazione. -
Il registro - versione nazionale - permette di annotare l’iscrizione degli allievi al corso di formazione per Insegnanti e Istruttori di Autoscuola, così come previsto dalla vigente normativa. Si tratta di un registro di 50 pagine, che consente l’annotazione di 35 allievi per pagina. Vale sia per i corsi di conseguimento che di rinnovo. Pur esistendo una norma nazionale, molte Regioni hanno deciso di non richiedere specificamente tali registri e, alcune, ne prevedono altri di loro ideazione (ad esempio, Regione Lombardia). -
Il registro permette di annotare l’iscrizione degli allievi al corso di formazione iniziale per il conseguimento della CQC, così come previsto dalla vigente normativa. Si tratta di un registro di 82 pagine, utile quindi per 82 corsi, che consente l’annotazione di 25 allievi per pagina (pari al numero massimo di iscritti al corso previsto dalla legge). -
Il registro permette di annotare l’iscrizione degli allievi al corso di formazione continua per il rinnovo della CQC, così come previsto dalla vigente normativa. Si tratta di un registro di 82 pagine, utile quindi per 82 corsi, che consente l’annotazione di 30 allievi per pagina. Deve essere vidimato dalla Motorizzazione. -
Il registro deve essere compilato dalle autoscuole, presso le quali si svolgono corsi di "recupero punti" delle patenti o del CAP tipo KA o KB per annotare la frequenza degli iscritti. La legge non fissa un numero minimo o massimo di pagine, né che il registro debba essere monocorso. Per venire incontro alle esigenze di alcune autoscuole e alle curiose richieste di alcuni uffici provinciali della Motorizzazione, il registro è disponibile:- in VERSIONE MONOCORSO (con aletta ripiegabile per annotare una sola volta i nominativi degli iscritti al corso) per le annotazioni relative ad un numero massimo di 32 lezioni
- in versione pluricorso (pagg. 146) per le annotazioni relative ad un numero massimo di 146 lezioni
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Il registro deve essere compilato dalle autoscuole, presso le quali si svolgono corsi di "recupero punti" della CQC per annotare la frequenza degli iscritti. E' monocorso ed è composto da 26 pagine; ogni pagina consente le annotazioni relative a 25 allievi. Il registro deve essere vidimato presso la Motorizzazione. -
Il registro – versione nazionale – permette di annotare la frequenza degli allievi al corso di formazione continua per Insegnanti e Istruttori di Autoscuola, così come previsto dalla vigente normativa. Si tratta di un registro di 8 pagine, che consente l’annotazione di 35 allievi per pagina. La presenza di una aletta ripiegabile consente di annotare una sola volta i nominativi degli iscritti al corso. Pur esistendo una norma nazionale, molte Regioni hanno deciso di non richiedere specificamente tali registri e, alcune, ne prevedono altri di loro ideazione (ad esempio, Regione Lombardia). -
Il registro – versione nazionale – permette di annotare la frequenza degli allievi al corso di formazione iniziale per Insegnanti e Istruttori di Autoscuola, così come previsto dalla vigente normativa. Si tratta di un registro di 40 pagine, che consente l’annotazione di 35 allievi per pagina. La presenza di una aletta ripiegabile consente di annotare una sola volta i nominativi degli iscritti al corso. Pur esistendo una norma nazionale, molte Regioni hanno deciso di non richiedere specificamente tali registri e, alcune, ne prevedono altri di loro ideazione (ad esempio, Regione Lombardia).